Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

13/02/2023 - Accertamento della supersocietà di fatto

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha confermato non solo «la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia», ma ha ribadito che, «una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica, dell’esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell’interesse dei soci, nonché dell’assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva – in via “discendente” – dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell’art. 147 L.F.».

Orientamento, questo, che impone «l’effettiva dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci», riscontrato nel caso di specie, in cui è stata ravvisata l’affectio societatis tra due s.r.l. ed una persona fisica, «quali soggetti posti su di un piano orizzontale di parità e di cooperazione, che avevano agito nel comune interesse sociale».

Inoltre, prosegue la Corte, ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute nel previgente art. 10 L.F., nel caso di società di fatto occulta «la conoscenza in capo ai terzi dell’effettiva cessazione dell’attività, salvo il caso del volontario disvelamento all’esterno del rapporto sociale, coincide con l’accertamento giudiziale della sua sussistenza».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2023, n. 4404, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28737.pdf