argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 9 febbraio 2023, n. 210, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla nozione di “soccombenza” rilevante ai fini dell’art. 5, comma 2, L. n. 130/2022, ai sensi del quale le controversie tributarie pendenti nanti la Corte di Cassazione, per le quali “l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito” e che abbiano un valore non superiore a Euro 50.000, possono essere definite mediante versamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia. In particolare, è stato precisato che, laddove i giudici di merito abbiano ridotto la pretesa contenuta nell’atto impugnato sulla base di una proposta di mediazione (poi non andata a buon fine) avanzata dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima non può considerarsi soccombente, con conseguente impossibilità di definire, ai sensi dell’art. 5, L. n. 130/2022, il conseguente giudizio di legittimità.
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