<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/02/2023 - Preclusa la definizione delle liti pendenti nanti la Corte di Cassazione laddove l’atto impositivo sia stato parzialmente annullato sulla base della proposta di mediazione dell’Ufficio

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta ad istanza di interpello del 9 febbraio 2023, n. 210, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla nozione di “soccombenza” rilevante ai fini dell’art. 5, comma 2, L. n. 130/2022, ai sensi del quale le controversie tributarie pendenti nanti la Corte di Cassazione, per le quali “l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito” e che abbiano un valore non superiore a Euro 50.000, possono essere definite mediante versamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia. In particolare, è stato precisato che, laddove i giudici di merito abbiano ridotto la pretesa contenuta nell’atto impugnato sulla base di una proposta di mediazione (poi non andata a buon fine) avanzata dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima non può considerarsi soccombente, con conseguente impossibilità di definire, ai sensi dell’art. 5, L. n. 130/2022, il conseguente giudizio di legittimità.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+210_2023.pdf/4751af19-6aa4-241d-9d64-44101478a669