argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Ordinanza interlocutoria dell’8 febbraio 2023, n. 3784, la Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la qualificazione dogmatica tra “credito inesistente” e “credito non spettante”. Tale differenziazione terminologica ha rilevanti conseguenze specialmente ai fini sanzionatori, posto che l’utilizzo in compensazione del primo comporta l’applicazione di una sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, mentre dalla compensazione del secondo discende l’irrogazione di una sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato.
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