argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’Ordinanza del 9 febbraio 2023, n. 3901, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall’art. 109, comma 1, del T.u.i.r., qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72, non determina automaticamente la realizzazione di una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 del T.u.i.r., essendo altresì necessario a tal fine che sopraggiunga un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo o il debito registrato nell’esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta. Secondo la Corte, da ciò discende anche che l’iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l’iscrizione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui l’errore sia corretto o la fittizietà sia dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.
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