Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/10/2017 - Costituzione delle start up innovative senza atto pubblico: la sentenza del Tar Lazio

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Con sentenza del 2 ottobre 2017, n. 10004 il Tar Lazio ha deciso il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato contro il Ministero dello Sviluppo Economico per l'annullamento in particolare del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 recante "Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start up innovative".

L'art. 4 comma 10 bis della legge 24 marzo 2015, n. 33, "al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriali e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start up innovative", consente che l'atto costitutivo e le sue modificazioni siano redatte per atto pubblico o per atto sottoscritto in forma elettronica e con firma digitale, adottando un modello uniforme. In attuazione di tale norma il decreto ministeriale sopra richiamato ha disciplinato le modalità di costituzione, prevedendo che tale documento informatico sia presentato all'Ufficio del registro delle imprese che, effettuate le verifiche stabilite dal decreto in esame, dispone l'iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro e, su istanza di quest'ultima, quella nella sezione speciale. In caso di cancellazione da tale sezione speciale per motivi sopravvenuti la società "mantiene l'iscrizione nella sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto fino ad eventuale modifica statutaria". Sono stati poi predisposti i modelli standard di statuto e per le sue modifiche.

Il Tar Lazio è stato investito dell'esame di vari motivi di annullamento di queste regole sia nella prospettiva della contrarietà alla disciplina societaria, sia in quella della contrarietà alla normativa antiriciclaggio.

Il Giudice amministrativo ha premesso che "sono suscettibili di scrutinio le sole doglianze relative a pretese lesioni delle competenze professionali dei notai (quali quelle volte alla costituzione di una società di capitali)".

Osserva il Tar che "nel sistema semplificato introdotto per la costituzione della start up la presenza di un atto societario corrispondente allo standard assicura la piena tutela dell'interesse pubblico alla preventiva verifica della legalità sostanziale".

Le varie censure nell'ottica societaria sono state respinte, salvo quella relativa alla regola che consente che l'iscrizione nella sezione ordinaria possa permanere nel caso di cancellazione dalla sezione speciale. Tale disposizione, già contenuta nell'art. 25, comma sedicesimo del d. l. 179/2012 è stata introdotta in un contesto normativo in cui non si prevedeva la modalità alternativa di costituzione senza l'utilizzo dell'atto pubblico. Introdotta tale modalità nel 2015, la norma deve essere intesa come applicabile alle sole start up innovative costituite con atto pubblico. "Di qui - si legge nella sentenza - l'illegittimità dell'inciso - che va pertanto annullato - "senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto" contenuto nell'art 4 comma 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 [oggetto di impugnazione], occorrendo evidentemente una modifica o ripetizione dell'atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel caso di start up innovativa non costituita" per atto pubblico.