argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Sentenza del 12 gennaio 2023, n. 804, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui, in applicazione della normativa comunitaria – prevalente su quella interna – e, in particolare, dell’art. 14, Direttiva 2003/48/CE, recepito dall’art. 10, d.lgs. n. 84/2005, deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute in conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito, in relazione a tali interessi, alla procedura di “collaborazione volontaria” (c.d. voluntary disclosure), la quale consentiva, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare la propria posizione usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Invero, l’art. 10, d.lgs. n. 84/2005, in deroga a quanto previsto dall’art. 165, TUIR – che nega il diritto al rimborso delle imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero –, riconosce il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche nel caso in cui, a seguito di autodenunzia spontanea del contribuente, il reddito considerato, inizialmente non dichiarato, venga sottoposto a tassazione in Italia.
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