argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 25 novembre 2022, n. 574, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al trattamento IVA degli accordi di c.d. “call-off-stock” nell’ipotesi – ammessa tanto dall’art. 17-bis, par. 5, Direttiva 2006/112/CE, quanto dagli artt. 38-ter, co. 5, e 41-bis, co. 5, D.L. n. 331/1993 – in cui all’originario destinatario della merce venga sostituito un diverso soggetto. In ispecie, l’Ufficio ha precisato che in tal caso il regime del “call-off-stock” può validamente proseguire a condizione che (i) la sostituzione avvenga prima del prelievo della merce, che (ii) non vi sia soluzione di continuità tra la cessazione dell’accordo concluso con l’originario destinatario e la stipulazione di un analogo accordo con il nuovo e, infine, che (iii) siano rispettati i requisiti indicati agli artt. 38-ter, co. 5, e 41-bis, co. 5, D.L. n. 331/1993 e, dunque, la sostituzione avvenga entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro e sia tempestivamente annotata nel registro relativo alle movimentazioni dei beni in regime di call-off-stock (c.d. Intrastat) di cui all’art. 50, co. 5-bis, D.L. n. 331/1993.
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