argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con il Principio di diritto del 6 dicembre 2022, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 1, co. 1006, L. n. 205/2017, secondo cui le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, ma concorrono parzialmente a formare la base imponibile Irpef in conformità al previgente regime impositivo. In ispecie, contrariamente a quanto affermato con la Risposta ad istanza di interpello del 16 settembre 2022, n. 454 – ove l’Ufficio aveva ritenuto applicabile l’imposta sostitutiva del 26% a tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 – l’Amministrazione finanziaria ha definitivamente chiarito che detto regime transitorio si applica agli utili prodotti sino al 31 dicembre 2017, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.
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