argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Roma, nel confermare le misure protettive richieste da una società ai sensi dell’art. 18 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ha rilevato che, da un lato, la «composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ha la funzione di consentire all’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile non solo la crisi ma anche l’insolvenza di adottare un piano da proporre ai creditori finalizzato a risanare l’impresa, anche nell’ottica di meglio tutelare le pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione giudiziale o esecutive altrimenti perseguibili collettivamente o singolarmente da parte dei singoli creditori».
Dall’altro lato, essa «si propone non solo come individuazione di una soluzione negoziata tra le parti ma anche come il presupposto per l’accesso a procedura semplificate per la gestione dell’insolvenza nell’ottica della maggior tutela del ceto creditorio».
Sicché il Tribunale, «nel confermare le misure protettive previste dall’art. 18» del Codice, «deve bilanciare gli interessi del ceto creditorio e quelli ordinamentali alla conservazione del valore e delle potenzialità reddituali dell’impresa in crisi», tenuto conto che «il sistema disegnato dal nuovo Codice della crisi d’impresa, peraltro, consente non solo di valutare dinamicamente la meritevolezza e funzionalità delle misure di protezione, ma anche di intervenire tempestivamente sulla loro rimozione o rimodulazione qualora, come previsto dall’art. 19, 6° co., esse non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti».
Il provvedimento del Tribunale di Roma del 21 novembre 2022 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: