argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Roma ha specificato che, «ai fini dell’apertura della liquidazione controllata» ai sensi dell’art. 270 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, «non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio», dal momento che non è stata riprodotta, nella disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 14/2019, la norma dettata nell’art. 14-quinquies, 1° co., L. n. 3/2012, «in ragione dell’estensione della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura ai creditori».
Inoltre, per il Tribunale, «non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni».
La decisione del Tribunale di Roma del 1° dicembre 2022 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: