<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/11/2022 - La sospensione della riscossione non può essere disposta a fronte dell’omologa del concordato

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta ad istanza di consulenza giuridica del 10 novembre 2022, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito a quale sia lo strumento amministrativo cui può ricorrere il contribuente che, una volta tornato in bonis a seguito dell’omologazione e dell’esecuzione di una procedura di concordato preventivo, intenda sollecitare l’Amministrazione finanziaria – e, in particolare, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – a conformarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, nonché agli effetti che da esse scaturiscono ai sensi dell’art. 135 Legge Fallimentare, così da vedersi riconosciuto lo sgravio totale o parziale dei ruoli antecedenti all’apertura del fallimento. In ispecie, l’Ufficio chiarisce che la procedura di sospensione e annullamento dei carichi pendenti di cui all’art. 1, co. 537 e 538, L. 228/2012 può essere attivata solo nelle ipotesi tassative ivi indicate, essendo stata, invece, eliminata la possibilità di ricorrervi in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. Ne deriva che il contribuente, ferma la tutela giurisdizionale dei propri diritti, potrà rivolgersi all’Amministrazione finanziaria soltanto ai sensi dell’art. 2-quater, D.L. n. 564/1994, vale a dire con istanza di autotutela, richiedendo l’annullamento o la revoca degli atti posti in essere in contrasto con la Legge Fallimentare.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785300/Risposta+consulenza+giuridica+n+6+del+2022.pdf/900b5d22-21d0-7401-602c-32a772163158