<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

11/11/2022 - L’indennità di retrocessione di un immobile espropriato non può esse-re rettificata ai fini del registro

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza dell’11 novembre 2022, n. 33286, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui, in materia di imposta di registro, l’art. 44, co. 2, d.P.R. n. 131/1986 – ai sensi del quale per l’espropriazione di pubblica utilità la base imponibile è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo – trova applicazione anche in relazione alla retrocessione (totale o parziale) degli immobili espropriati, trattandosi di norma speciale destinata ad operare in senso onnicomprensivo per ogni tipo di trasferimento coattivo disposto nell’ambito del complesso fenomeno della c.d. espropriazione per pubblica utilità, sia che avvenga dall’espropriato all’espropriante (in fase costitutiva), sia che avvenga dall’espropriante all’espropriato (in fase estintiva), considerato che l’indennità di retrocessione deve essere liquidata sulla base dei criteri fissati per il computo dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 48, co. 1, d.P.R. n. 327/2001. Ne deriva che l’amministrazione finanziaria non è legittimata a rettificare, ai sensi degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131/1986, l’importo definitivo dell’indennità di retrocessione sulla base del valore di mercato dell’immobile.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221111/snciv@s50@a2022@n33286@tS.clean.pdf