argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
La Corte di Cassazione ha ribadito che «il versamento di danaro fatto a società di capitali dal suo socio “in conto capitale” è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società ed entra a far parte del suo patrimonio», specificando che esso, pertanto, «non determina la nascita di un credito del socio verso la società, essendo la sua restituzione al conferente meramente eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società e alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali».
Nondimeno, per la Corte, il contratto stipulato dal socio con un terzo avente ad oggetto «la cessione, a titolo oneroso, di tale inesistente credito verso la società […] non è però nullo per mancanza del relativo oggetto, bensì determina l’attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall’art. 1266, 1° co., c.c., recante disposizione di diritto speciale, derogatoria della disciplina legale della nullità del contratto per inesistenza del relativo oggetto».
Conseguentemente, detta cessione «è valida, sì che il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo che non diviene indebito ed è, al contempo, attributario della garanzia di cui al citato articolo del codice civile».
La decisione della Corte di Cassazione del 17 novembre 2022, n. 33957, è consultabile sul sito www.italgiure.giustizia.it al seguente link: