<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

25/10/2022 - È possibile accedere al c.d. “regime degli impatriati” anche laddove il rientro in Italia avvenga in sostanziale continuità con l’incarico precedente

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Risposta ad istanza di interpello del 25 ottobre 2022, n. 524, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la Risoluzione del 26 settembre 2018, n. 72 – ha precisato che non osta all’applicazione del c.d. “regime degli impatriati” la circostanza che, al rientro in Italia, il soggetto interessato – nel caso di specie, C.E.O. di una holding londinese – venga assunto da una società controllata dalla stessa holding di cui ricopriva la carica di amministratore già in epoca anteriore al trasferimento, mantenendo altresì le cariche amministrative assunte in costanza di rapporto con la capogruppo. Invero, a parere dell’Ufficio, nelle ipotesi in cui non si configuri un trasferimento all’estero in posizione di distacco, non rileva – ai fini dell’applicazione del regime agevolativo – la sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+524+del+25+ottobre+2022.pdf/80cc0ae5-9608-9f89-9946-25a6ad7008b8