argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 27 ottobre 2022, causa C-641/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che, ai fini dell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi, la sussistenza di una frode IVA non preclude l’applicazione della regola generale di cui all’art. 44 della direttiva 2006/112/CE. Nel caso di specie – riguardante il trasferimento, a titolo oneroso, di quote di emissioni di gas a effetto serra, da parte di un soggetto stabilito in uno Stato membro, ad un soggetto passivo stabilito in un diverso Stato membro –, i giudici unionali hanno concluso che la prestazione di servizi, ancorché realizzata nel quadro di una frode IVA, fosse territorialmente rilevante nel luogo della sede dell’attività del committente ex art. 44 cit.
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