argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31560, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l'emissione e la notifica della stessa anche dopo la "presentazione" della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento”. In ispecie, a parere della Corte Suprema, la notifica della cartella è “propedeutica all’affermazione della pretesa nei confronti del contribuente” e, pertanto, non può subire il divieto di azioni esecutive e/o cautelari di cui all’art. 168, R.D. n. 267/1942.
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