Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

02/10/2022 - Disciplina transitoria applicabile al ricorso per accordo di ristruttura-zione dei debiti depositato in pendenza di un’istanza di fallimento

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bologna ha decretato l’applicazione delle previsioni contenute nel Codice della crisi alla domanda di regolazione della crisi proposta ai sensi dell’art. 44 c.c.i.i. in pendenza di un’istanza di fallimento anteriore al 15 luglio 2022.

Per il Tribunale, dal momento che «le procedure di regolazione della crisi d’impresa sono tra loro autonome e non importano necessarie interferenze, in mancanza di una speciale regola transitoria» ‒ e tale non sarebbe, nella specie, quella dettata dall’art. 390 c.c.i.i. ‒ «occorre fare applicazione del principio generale del tempus regit actum, secondo il quale si applica il regime normativo in vigore al momento in cui l’atto è compiuto».

Con la conseguenza che «al ricorso per l’ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti con riserva (o di concordato preventivo) proposto successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice si applicherà tale regime normativo, nonostante la pendenza di un’istanza di fallimento che, per essere stata proposta nel vigore della legge fallimentare, resterà disciplinata da questa».

Il decreto del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2022 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28068.pdf