argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 6 ottobre 2022, n. 496, l’Agenzia ha chiarito che il ricorso al c.d. “regime fiscale di realizzo controllato” di cui all'art. 177, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 917/1986, “non può che giustificarsi in relazione a fattispecie caratterizzate da un obiettivo fondamento economico e non risulta applicabile a situazioni in cui la ragione prevalente dello scambio di partecipazioni risieda nella volontà di transitare "in neutralità fiscale" dal regime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori a quello più favorevole dell'IRES (si pensi, ad esempio, alla tassazione dei dividendi e al regime della participation exemption). Diversamente, si verificherebbe un salto d'imposta, in contrasto con l'articolo 9 del TUIR, che afferma un principio di carattere generale dell'ordinamento tributario”. In altre parole, presupposto necessario ai fini della non elusività della fattispecie è che “nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale […]”.
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