Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/10/2022 - Le somme erogate, in sede di transazione, a titolo di risarcimento danni sono deducibili nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa, mentre le perdite su crediti vantati verso debitori

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Le somme erogate, in sede di transazione, a titolo di risarcimento danni sono deducibili nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa, mentre le perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali sono deducibili non oltre l’esercizio in cui si sarebbe dovuto provvedere alla cancellazione del credito dal bilancio

Con la Risposta ad istanza di interpello del 5 ottobre 2022, n. 491, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta qualificazione e deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di due componenti negativi iscritti in bilancio da una società per effetto di un accordo transattivo. In primo luogo, l’Ufficio – richiamando le sentenze della Corte Suprema nn. 5976/2015 e 28355/2019 – ha affermato che le somme erogate in sede di transazione a titolo di risarcimento danni costituiscono, per l'impresa che provvede al pagamento, costi inerenti ex art. 109 del T.U.I.R., trattandosi di “somme corrisposte per fatti commessi nell'espletamento dell'attività, anche se in violazione di obblighi contrattuali”. Pertanto, tali oneri saranno deducibili, come sopravvenienza passiva, nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa. In secondo luogo, l’Ufficio ha ribadito che – ai sensi dell’art. 101, co. 5-bis, del T.U.I.R. – le perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti similari sono deducibili nell’esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+491+del+5+ottobre+2022.pdf/fda4ca2b-5f4f-7d7e-7e3e-c0c03ade2554