argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 21 settembre 2022, n. 27706, la Corte di Cassazione ha statuito che solo la sussistenza di un giudicato esterno, formatosi in epoca precedente sull’atto successivamente annullato, ovvero la decadenza dal potere di accertamento precludono all’ente impositore l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva. Ove non ricorrano tali circostanze, l’Ufficio potrà sostituire l’atto annullato senza alcun limite, anche esercitando il proprio potere “in senso opposto alla precedente manifestazione del potere stesso”.
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