argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Genova ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata di un soggetto sovraindebitato ai sensi degli artt. 2, lett. c), e 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stante «l’esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni».
Conseguentemente, risulta comprovata la mancanza di «credito di terzi e mezzi finanziari propri» del debitore «per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni», verificandosi una situazione di sovraindebitamento, la quale, «dal punto di vista aziendalistico», si riscontra allorquando «l’attivo patrimoniale depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve».
La sentenza del Tribunale di Genova del 22 agosto 2022 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27930.pdf