Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/09/2022 - Diritto dell’accomandante di ricevere comunicazione del bilancio

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

In relazione ai diritti riconosciuti al socio accomandante dall’art. 2320, 3° co., c.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di avere comunicazione annuale dei bilanci attiene ad un adempimento dell’amministratore, mentre il diritto di controllo spettante all’accomandante «interviene a posteriori rispetto alla comunicazione del bilancio e deve invece far capo ad una specifica richiesta del socio rivolta all’amministratore».

Di talché, diversamente da quanto sostenuto nell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Genova, non è necessaria «una richiesta espressa del socio accomandante per l’attivazione dell’obbligo di comunicazione dei bilanci», trattandosi di «adempimento doveroso» in capo all’amministratore.

Del pari non risulta condivisibile la statuizione dei giudici di merito per cui, «anche in mancanza di una comunicazione del bilancio all’accomandante, lo stesso sarebbe suscettibile di consolidarsi con la semplice “presentazione”», intendendosi, con tale espressione «la semplice elaborazione contabile alla scadenza annuale, a prescindere dalla “comunicazione”», in quanto, per tale via, non si consentirebbe all’accomandante di esercitare il «diritto di impugnativa giudiziale del bilancio».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 5 settembre 2022, n. 26071, è disponibile sul sito www.italgiure.giustizia.it al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220905/snciv@s10@a2022@n26071@tO.clean.pdf