Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

30/09/2022 - Società tra professionisti: un chiarimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ribadito che, «pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente», occorre «limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali».

Limitazione che, come precisato nel Pronto Ordini n. 150/2022, può essere ottenuta «tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile», che consentano ai soci professionisti «la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società».

Una condizione, questa, ritenuta rispettata nel caso sottoposto al vaglio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel quale la società tra professionisti è stata costituita in forma di società in accomandita semplice, prevedendo che le decisioni siano assunte dai soli soci professionisti-accomandatari, titolari del 30% delle partecipazioni, a fronte del 70% delle partecipazioni detenuto da una s.r.l., in qualità di socio accomandante.

Il Pronto Ordini n. 150/2022 del 30 settembre 2022 è reperibile sul sito ufficiale www.commercialisti.it al seguente link:

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+150-2022+VICENZA.pdf/6764c310-80e7-4187-add2-85558c53c12c