argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con le Risposte ad istanza di interpello del 9 settembre 2022, nn. 450 e 451, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato sui conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, d.P.R. n. 917/1986, sono da considerarsi “ostative” le partecipazioni in società consortili o cooperative, mentre non sono tali le partecipazioni di minoranza in soggetti – quali, ad esempio, i consorzi – non aventi forma giuridica societaria. In ogni caso, le cessioni e le donazioni di tali partecipazioni, “propedeutiche” alla rimozione della causa ostativa e all’applicazione del suddetto regime sulla successiva operazione di conferimento, non determinano alcun indebito risparmio d’imposta ex art. 10-bis, L. n. 212/2000, purché l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del citato comma 2-bis.
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