argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Udine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 390 del Codice della crisi, ha chiarito che, qualora sia «già stata instaurata, prima dell’entrata in vigore del nuovo corpus normativo, una procedura avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda prenotativa» ‒ presentata conformandosi alle previsioni del D.Lgs. n. 14/2019 ‒ «mira a fornire una diversa soluzione», deve essere applicata la «disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel cui vigore è stata proposta l’istanza di fallimento».
A tale conclusione il Tribunale è pervenuto muovendo dal tenore letterale dell’art. 390 del Codice della crisi, il quale «sembra attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore».
La decisione del Tribunale di Udine del 21 luglio 2022 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: