argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Torino ha stabilito che la clausola di gradimento, prevista nello statuto di una società a responsabilità limitata in caso di cessione a terzi delle quote, non può trovare applicazione qualora i soci effettuino un conferimento delle proprie partecipazioni a favore di un’altra società, trattandosi di «istituto avente natura e fini differenti», che comporta «uno “scambio” di partecipazioni».
Diversamente da quanto accade con la cessione, «il socio conferente resta comunque vincolato alla società conferita, sebbene in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni in una società partecipante della conferita». Di conseguenza, nonostante «il legame con la società di cui il soggetto era originariamente socio diventi più labile, non vi è un vero e proprio distacco tra i due soggetti».
Ragion per cui, sulla scorta dell’interpretazione letterale della clausola statutaria, il Tribunale di Torino ha ritenuto efficace il conferimento delle proprie quote attuato dai soci di maggioranza a favore di una società conferitaria nei cui confronti il socio di minoranza aveva precedentemente negato il proprio gradimento, non configurandosi una cessione di partecipazioni.
L’ordinanza del Tribunale di Torino del 4 luglio 2022 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: