<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

29/09/2017 - Cancellazione dall’Albo per irreperibilità anagrafica

argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito – nel Pronto ordini n. 237/2017 del 26 settembre 2017 – che «in presenza di irreperibilità accertata e documentata» del professionista è doverosa la sua cancellazione dall’Albo, «per il venire meno del possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale». Viceversa, nel caso in cui il Comune confermi l’indirizzo di residenza noto all’Ordine, gli infruttuosi tentativi di mettersi in contatto con l’iscritto – nello specifico, telefonicamente, a mezzo raccomandata e con comunicazione tramite posta elettronica certificata – non comportano la sua irreperibilità anagrafica.

Nondimeno, «qualora trascorra un considerevole lasso temporale senza che l’Ordine possa contattare l’iscritto, esso potrà valutare se la mancata comunicazione all’Ordine della variazione dei propri recapiti sia comportamento contrario a correttezza e trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina».