Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/07/2022 - Misure protettive nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

In relazione all’istanza di applicazione delle misure protettive previste dall’art. 6 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il Tribunale di Catania ha affermato che queste non possono consistere nella «sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS», con conseguente richiesta di «inibizione di ogni procedura esecutiva sul patrimonio» da parte dei predetti creditori, in quanto non sono volte «a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori», ma «alla sospensione dell’esecuzione di prestazioni esigibili (nella specie, discendenti da obbligazioni ex lege)», la quale si configura alla stregua di una misura cautelare.

Per il Tribunale, «tanto per la misura cautelare (sospensione dei pagamenti), quanto per la misura protettiva (inibizione delle azioni esecutive)» occorre siano «postulate le ragioni per cui queste, in una prospettiva di effettivo avvio di un complesso percorso di risanamento, dovrebbero essere, rispettivamente, concesse e confermate selettivamente con riguardo ai soli creditori istituzionali».

L’ordinanza del Tribunale di Catania del 14 giugno 2022 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27681.pdf