argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 7 luglio 2022, n. 21623, la Corte di Cassazione, richiamando la pronuncia a SS.UU. del 26 settembre 2012, n. 16370, ha chiarito che laddove l’ente impositore – per ragioni non ascrivibili all’esigenza di “rinnovare” un atto impositivo viziato (c.d. “autotutela sostitutiva”) – proceda ad una nuova ed ulteriore notifica della cartella di pagamento già validamente notificata al contribuente, il termine per la proposizione del ricorso di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, decorre dalla data di effettuazione della prima notifica.
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