Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

28/09/2017 - Responsabilità del prestanome per condotte delittuose dell’amministratore di fatto

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

In tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società; diversamente, egli è responsabile degli illeciti unitamente all’amministratore di fatto, sempre che sia consapevole di accedere all’altrui proposito illecito la cui realizzazione con la propria condotto omissiva agevola o rende attuabile.

E’ la conclusione cui è giunta la sezione feriale della Cassazione con la decisione n. 42892 depositata il 20 settembre 2017.

Nell’occasione i giudici di legittimità hanno precisato che l’abbandono di possibilità di ingerenza nella gestione della società non è di per sé sufficiente a provare il consapevole concorso nei reati commessi dall'amministratore di fatto, dovendosi rinvenire in capo all’amministratore di diritto anche una partecipazione soggettiva alla condotta delittuosa del terzo. In particolare, secondo i giudici di legittimità, occorre che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi anche se non è necessario che il dolo specifico di evasione sia condiviso e fatto proprio anche dall'amministratore di diritto, non dovendo il motivo per il quale questi decide di cedere ad altri la gestione necessariamente individuarsi con il movente dell'autore materiale del reato a dolo specifico: è sufficiente, dunque, che il prestanome sia consapevole di accedere all'altrui proposito illecito che la propria condotta omissiva rende attuabile o comunque agevola, qualunque sia il motivo della sua decisione.