Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/06/2022 - Somme derivanti da conciliazione o accordo transattivo soggette a tassazione ordinaria se non legate alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con le Risposte ad istanza di interpello del 23 giugno 2022, nn. 343 e 344, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326 – ha chiarito che le somme percepite dal dipendente in sede di conciliazione o a titolo di transazione di controversie relative al rapporto di lavoro subordinato si qualificano, in virtù del principio di onnicomprensività di cui all’art. 51 t.u.i.r., quali redditi di lavoro dipendente. Ne deriva che, laddove non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 17, co. 1, lett. a) e b), ossia ove tali somme non siano ricollegabili alla cessazione del rapporto di lavoro e non costituiscano emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, le stesse non potranno essere assoggettate a tassazione separata e concorreranno interamente a formare la base imponibile Irpef nel periodo di percezione.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_343_2022.pdf/abe134a5-2498-c466-e7c9-eaf3f4312bbd

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_344_2022.pdf/23ab870e-1555-2a81-1ce0-0beecba86512