Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

28/06/2022 - Il cittadino italiano residente all’estero decade dalla c.d. “agevolazione prima casa” se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile “agevola-to”, acquista solo la nuda proprietà

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Il cittadino italiano residente all’estero decade dalla c.d. “agevolazione prima casa” se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile “agevolato”, acquista solo la nuda proprietà di un altro immobile – Con la Risposta ad istanza di interpello del 28 giugno 2022, n. 349, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la sentenza della Corte di Cassazione del 28 giugno 2018, n. 17148 – ha precisato che, laddove un cittadino italiano residente all’estero trasferisca l’immobile acquistato con la c.d. “agevolazione prima casa” prima del decorso del termine quinquennale dalla data di acquisto, la decadenza dall’agevolazione – prevista, al verificarsi di tale ipotesi, dall’art. 1, Nota II-bis), co. 4, della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R. – non è impedita dall’acquisto, entro un anno dall’alienazione dell’immobile “agevolato”, della nuda proprietà di un altro immobile. Invero, sebbene il cittadino emigrato all’estero non sia obbligato – come chiarito nella Risposta n. 627/2021 – ad adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, affinché egli possa continuare a beneficiare dell’agevolazione, il riacquisto deve comunque consentirgli “l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva”.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_349_2022.pdf/7a9b3e3f-7a97-bd36-fdd0-7af8631eba87