argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 21 giugno 2022, n. 19920, la Corte di Cassazione – richiamando il documento OIC 24 e l’orientamento di legittimità espresso, ad esempio, da Cass. 13 gennaio 2016, n. 382, secondo cui, in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo – ha affermato che deve ritenersi corretta la distribuzione dei costi per migliorie su beni di terzi per un periodo pari alla durata ordinaria del contratto di locazione, restando irrilevante il suo eventuale, sebbene possibile o anche probabile, prolungamento in conseguenza della possibilità di rinnovo riconosciuta al conduttore.
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