Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/05/2022 - Domanda di ammissione al concordato preventivo e deposito dei bilanci

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha precisato che i bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi che devono essere depositati unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo devono essere «documenti contabili redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, in particolare con riferimento all’osservanza dei princìpi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c.».

Per le società di persone commerciali che svolgono attività commerciale, questi sono da identificare «nei bilanci e nei conti dei profitti di cui all’art. 2217, 2° comma, c.c., redatti secondo i criteri previsti dalla legge per le società per azioni in quanto compatibili, nonché nei rendiconti annuali resi dai soci amministratori ai soci che non partecipano all’amministrazione (art. 2261, 2° comma, c.c.)», i quali devono essere predisposti «nell’osservanza dei principi generali dettati dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali».

La decisione della Corte di Cassazione del 16 maggio 2022, n. 15650, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27532.pdf