Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

25/05/2022 - Misure protettive e stato di insolvenza del debitore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che, nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, la conferma delle misure protettive è concedibile «in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi, crisi (come definita dall’art. 2 c.c.i.i.) o d’insolvenza “reversibile”, dunque non anche dell’insolvente tout court».

Inoltre, per il Tribunale, in sede di conferma delle misure protettive, «al giudice è richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi», non essendo, viceversa, necessario «vagliare l’effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto», dal momento che ai sensi dell’art. 7, 6° comma, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, «sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne la durata», allorquando «non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti».

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 25 maggio 2022 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27513.pdf