Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/06/2022 - Al fine di determinare il valore in dogana, l’Autorità doganale può limi-tarsi a consultare le banche dati nazionali

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 9 giugno 2022, emessa nella causa C-187/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che, ai sensi dell’art. 30, par. 2, lett. a) e b), del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 – del tutto analogo all’art. 74, par. 2, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 952/2013 – in sede di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione di merci identiche o similari le Autorità doganali di uno Stato membro possono limitarsi ad utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimentano e gestiscono, senza essere tenute, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle Autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione, fatta salva, in caso contrario, la possibilità di rivolgere una richiesta a tali Autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari necessari al fine di determinare il valore doganale.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0187&qid=1655470078819&from=IT