Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

26/04/2022 - L’imposta di registro può applicarsi in misura proporzionale laddove la condizione sospensiva dell’atto si verifichi parzialmente

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 26 aprile 2022, n. 13011, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui la condizione sospensiva cui è assoggettato l’atto si realizzi solo parzialmente, ai fini dell’applicazione dell’art. 27, co. 2, d.P.R. n. 131/1986 – secondo cui l’imposta di registro si applica in misura proporzionale agli atti sottoposti a condizione sospensiva solo al verificarsi di quest’ultima – è necessario indagare la volontà delle parti in relazione all’efficacia del contratto. Con riferimento alla fattispecie controversa – avente ad oggetto un atto di concessione di svariati beni immobili demaniali occupati da terzi, con efficacia sospesa sino al momento della loro liberazione –, la Corte Suprema ha ritenuto che, in relazione ai beni già passati nella disponibilità del concessionario, si fosse realizzato il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, in quanto le parti, ipotizzando una liberazione delle aree ripartita in più momenti, avevano previsto, in relazione a tale eventualità, la possibilità di un pagamento frazionato del canone.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220426/snciv@s50@a2022@n13011@tO.clean.pdf