argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza dell’11 maggio 2022, n. 14908, la Corte di Cassazione, richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia espresso, ad esempio, nella pronuncia del 17 luglio 2014, causa C-272/13, ha chiarito che – alla luce del principio di proporzionalità – le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale non possono essere sproporzionate rispetto alla violazione commessa dal contribuente. In caso contrario, la rideterminazione delle stesse compete al giudice nazionale. Nel caso di specie, a seguito della rettifica della classificazione doganale di un prodotto importato, l’Agenzia delle Dogane aveva applicato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 303, d.P.R. n. 43/1973, una sanzione superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato, senza tener conto delle specificità del caso e dell’atteggiamento collaborativo del contribuente. Ravvisando la sussistenza di una palese violazione del principio di proporzionalità, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, avallando, quindi, l’operato del giudice di secondo grado, il quale aveva provveduto a rideterminare le sanzioni in misura pari al dazio evaso.
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