Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

11/05/2022 - L’inerzia del contribuente in sede di verifica non può mai implicare l’accettazione della pretesa impositiva

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza dell’11 maggio 2022, n. 14889, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove il contribuente partecipi alle operazioni di verifica senza muovere contestazioni, si intendono da questi accettate tanto le operazioni stesse, quanto i loro risultati. Viene precisato, tuttavia, che “si deve trattare di una partecipazione effettiva, nel senso di un'attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell'accertamento […]; ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati”. Nel caso di specie, la società contribuente – alla quale venivano accertati maggiori ricavi applicando una percentuale sul costo del venduto superiore a quella risultante dalla contabilità – aveva, in sede di accesso, sottoscritto il verbale finale, senza contestare in alcun modo le modalità con il quale l’Ufficio aveva proceduto alla determinazione della percentuale di ricarico. Ragion per cui i giudici hanno ritenuto che non fosse “più consentito alla società contribuente di porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del processo verbale di constatazione”.

I documenti sono reperibili al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220511/snciv@s50@a2022@n14889@tS.clean.pdf