Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

28/04/2022 - Per la Corte di Cassazione l’IRPEF non è qualificabile alla stregua di tributo periodico

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 28 aprile 2022, n. 13430, la Corte di Cassazione ha affermato che “la nozione di “tributi periodici” cui fa riferimento il disposto dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per il quale «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa […], mentre essa non è riferibile all’I.r.p.e.f., in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l’obbligo di dichiarazione che si rinnova “periodicamente”), stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi “periodica” secondo l’accezione sopra illustrata”. Coerentemente con tale orientamento, nel caso di specie, la Corte Suprema ha ritenuto che le modifiche apportate alla disciplina delle stock options dal D.L. n. 262/2006 potessero applicarsi a capital gain realizzati dal contribuente nello stesso anno di entrata in vigore del decreto, precludendo l’applicabilità a questi ultimi del regime di tassazione agevolata al 12,5%, data la mancanza degli ulteriori requisiti di accesso introdotti dal citato decreto.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220428/snciv@s50@a2022@n13430@tO.clean.pdf