Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/04/2022 - L’accordo transattivo può essere imponibile ai fini IVA

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta ad istanza di interpello del 22 aprile 2022, n. 212, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 16 dicembre 2010, causa C-270/09 – ha affermato che le somme corrisposte per effetto di un accordo transattivo sono imponibili con IVA ad aliquota ordinaria. Nella citata pronuncia, la Corte di Giustizia aveva affermato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, è necessaria la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni, ravvisabile ogniqualvolta il corrispettivo percepito da una parte rappresenti il controvalore effettivo della prestazione da quest’ultimo resa all’erogatore della somma. Tale nesso, a parere dell’Ufficio, sussiste anche tra l’obbligo di non fare – consistente nella rinuncia alla lite – e l’obbligo di dare una somma di denaro, facenti capo alle parti di un accordo transattivo, risultando così soddisfatto il presupposto di applicazione del tributo ex art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_212_22.04.2022.pdf/b95cfc87-5136-4551-ba04-b7832691fd63