argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza n. 13145/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in merito all’applicabilità dell’istituto della cd. “abolitio criminis” in ambito tributario. La sentenza origina da una controversia sorta a seguito delle modifiche apportate – ex art. 33, D.lgs. n. 175/2014 – ai criteri di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, le quali avrebbero consentito all’immobile “di lusso” della ricorrente di accedere a tali benefici. Nello specifico, era dibattuta la possibilità di disapplicare – in conseguenza del citato intervento legislativo – le sanzioni irrogate per l’infrazione di dichiarazione mendace, in virtù del principio di cui all’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 472/1997, secondo cui “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Nella sentenza, le SS.UU. hanno escluso che, nella fattispecie in esame, si sia verificata la cd. “abolitio criminis” e sia divenuta irrilevante l’infrazione precedentemente commessa, stante la non retroattività della predetta norma e non essendosi verificata una “radicale eliminazione del presupposto impositivo”.
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