argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza n. 11908/2022, la Corte di Cassazione ha escluso che il giudizio di ottemperanza sia esperibile a seguito di sentenze non definitive su atti cd. “negativi”. In deroga a quanto previsto nell’art. 70, D.lgs. n. 546/1992 – che, in via generale, ne ammette l’attivazione al solo fine di dare concreta attuazione ad obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato –, giusta il combinato disposto degli articoli 67-bis, 68 e 69 del citato decreto legislativo, l’esercizio di tale azione è consentito anche a seguito di sentenze del giudice tributario non definitive, purchè si tratti di sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente o in accoglimento di ricorsi contro dinieghi di rimborso. Per tale ragione, nel caso di specie, i giudici hanno negato al contribuente la possibilità di esperire l’ottemperanza a seguito di una sentenza non definitiva di annullamento del diniego di riduzione di ipoteca, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi supra menzionate.
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