Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/05/2022 - I canoni di locazione sono imponibili anche laddove il loro versamento sia differito su accordo delle parti

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con ordinanza n. 12254/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che i canoni di locazione di immobili commerciali sono imponibili anche laddove il loro effettivo versamento sia stato differito su accordo delle parti. In particolare, la sussistenza di una pattuizione volta a dilazionare il pagamento del canone – nel caso di specie, in ragione delle ingenti spese di ristrutturazione che il conduttore si era impegnato a sostenere – non comporta una deroga al regime ordinario di cui all’art. 26 del T.U.I.R., ai sensi del quale “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”. Secondo la Corte Suprema, infatti, tale accordo si risolve in una sorta di “operazione di tipo permutativo”, in forza del quale il locatore percepisce i canoni “in una forma diversa”. Di conseguenza, quest’ultimo sarà comunque tenuto a dichiarare i canoni in sede di dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla loro percezione.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220414/snciv@s65@a2022@n12254@tO.clean.pdf