argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello dell’8 aprile 2022, n. 185, l’Agenzia delle Entrate, aderendo all’orientamento giurisprudenziale espresso, ad esempio, da Cass. 7 febbraio 2019, n. 3632, ha precisato che le somme liquidate a titolo di risarcimento per la perdita delle c.d. chance professionali sono qualificabili alla stregua di risarcimenti da danno emergente, essendo volte a reintegrare la perdita patrimoniale subita – nel caso di specie, a causa di un demansionamento – dal lavoratore a seguito della lesione della sua capacità professionale, e, in quanto tali, non costituiscono reddito imponibile. A tal fine è, tuttavia, necessario che il contribuente fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare del danno alla professionalità subito che viene risarcito.
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