Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per modificare opzioni rivelatesi sfavorevoli

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta ad istanza di interpello dell’8 aprile 2022, n. 187, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, co. 8, d.P.R. n. 322/1998, non può essere utilizzata per modificare scelte effettuate dal contribuente e rivelatesi, poi, sfavorevoli, essendo finalizzata unicamente a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito. Invero, l’Ufficio rammenta che le opzioni – sia se inserite in dichiarazione sia se espresse tramite comportamenti concludenti –, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, possono essere rettificate soltanto in presenza di vizi della volontà, tra i quali figura anche l’errore, che, tuttavia, deve essere dotato dei requisiti di rilevanza ed essenzialità e non può ricadere sui motivi della scelta, ossia sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_187_08.04.2022.pdf/89c4ed99-9f3c-9259-c04b-d26cbea3645e