argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza dell’8 aprile 2022, n. 11467, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione, ex art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346/1990, della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. – non solo all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente la possibilità di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato e, altresì, di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione e antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori. In ispecie, al fine di dimostrare la non corrispondenza del dato contabile alla realtà, non possono essere utilizzate le risultanze tratte da documenti diversi dall’ultimo bilancio ed antecedenti alla sua approvazione, ma soltanto quelle desunte da documenti diversi e successivi, posto che, ai sensi dell’art. 16 citato, rilevano unicamente i mutamenti intervenuti in epoca successiva all’approvazione del bilancio e antecedente all’apertura della successione.
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