argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 12 aprile 2022, n. 11717, la Corte di Cassazione ha definitivamente statuito che, in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari per ricostruire, secondo criteri di razionalità e prudenza, i dati relativi ad altri anni, precedenti o successivi, posto che queste non rappresentano variabili occasionali, con la conseguenza che – anche in virtù del principio di vicinanza alla fonte di prova – spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse. Va, per contro, disatteso il diverso orientamento – espresso, ad esempio, da Cass. 23 gennaio 2020, n. 1500 – secondo cui l’adozione del criterio induttivo di cui all’art. 39, d.P.R. n. 600/1973 impone all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce.
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