argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 18 marzo 2022, n. 73, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, d.lgs. n. 546/1992, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che lo aveva ritenuto in contrasto con gli artt. 110, 111 e 136 Cost. nella parte in cui prevede quale forma ordinaria di trattazione delle controversie tributarie la camera di consiglio e non la pubblica udienza. In ispecie, la Corte ha osservato che la disposizione censurata non pregiudica il diritto di difesa delle parti, poiché, per un verso, non esclude la trattazione in pubblica udienza, ma ne subordina semplicemente lo svolgimento alla tempestiva richiesta di una delle parti e, per altro verso, attribuisce comunque alle stesse parti la facoltà di depositare, oltre alle memorie illustrative, ulteriori memorie di replica, garantendo un’adeguata e paritetica possibilità di difesa. Al contempo, sottolineano i giudici, la trattazione camerale soddisfa primarie esigenze di celerità e di economia processuale, particolarmente rilevanti in un processo, come quello tributario, che “attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’Amministrazione finanziaria”.
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