Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/03/2022 - Rettifica del prezzo di acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto IAS/IFRS

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta ad istanza di interpello del 14 marzo 2022, n. 110, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme percepite, sulla base di c.d. clausole di earn out, da un soggetto che applica i principi contabili internazionali a titolo di revisione del prezzo di acquisto di una partecipazione. In particolare, richiamando la Circolare n. 7/E/2011 del 28 febbraio 2011, l’Ufficio ha osservato che – in deroga alla regola generale per cui ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determina il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile – nei casi previsti dall’art. 3, co. 3, D.M. n. 48/2009, tra i quali anche la cessione di azioni o quote di partecipazione diverse dalle azioni proprie e dagli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, il trattamento fiscale deve essere individuato assumendo i componenti di reddito che il dante causa e l’avente causa avrebbero rilevato se entrambi avessero contabilizzato l’operazione secondo canoni giuridico-formali. Ne deriva che, a prescindere dai principi contabili applicati dal cessionario, le somme in parola non possono essere considerate, ai sensi dell’art. 88, d.P.R. n. 917/1986, come sopravvenienze attive, posto che – essendo strettamente collegate alla riduzione del valore di acquisto delle azioni originariamente individuato – le stesse rappresentano una rettifica del costo di acquisto della partecipazione e sono, quindi, soggette al medesimo regime fiscale cui è stato assoggettato il componente che viene rettificato (nel caso di specie, il regime pex).

I documenti sono reperibili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_110_14.03.2022.pdf/7c3765a1-948d-733f-7912-8289e31fa1e1